fatturazione elettronica novita': cosa cambia con san marino

Il tempo sta per scadere. Dal 1° luglio 2022 non ci saranno alternative. La fatturazione elettronica sarà, infatti, obbligatoria per tutti i rapporti di scambio effettuati fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino. Scopri tutto ciò che riguarda la “fatturazione elettronica novita'” e per approfondire leggi il focus.

L’ultimo tassello che mancava in termini di fatturazione elettronica adesso è stato inserito. Il primo decreto 2021/211273 è stato emesso il 5 agosto scorso e, successivamente, è stato modificato dal provvedimento 2021/0248717 del 29 settembre da parte dell’Agenzia delle Entrate che regola la procedura per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche da e verso San Marino.

Così sono stati resi disponibili sul portale Fatture e Corrispettivi, i primi esiti dei controlli effettuati dall’ufficio di riferimento dell’Agenzia e dall’ufficio tributario di San Marino sulle fatture elettroniche.

Fatturazione elettronica novita’: regime transitorio fino a giugno 2022

L’obbligo del formato elettronico scatterà dal 1° luglio 2022. Fino al 30 giugno, invece, ci sarà un regime transitorio per quanto riguarda le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra le due Repubbliche.

La fattura, in questo intervallo di tempo, potrà essere emessa e ricevuta in formato elettronico o in formato cartaceo. Dal 1° luglio la gestione cartacea sarà riservata ai soli operatori non obbligati, per legge, alla fatturazione elettronica.

Fatturazione elettronica novita’: le cessioni di beni verso San Marino

Dal giorno in cui scatterà l’obbligatorietà (1° luglio 2022), le fatture relative alle cessioni di beni dall’Italia verso San Marino devono essere emesse in formato elettronico da soggetti residenti, identificati o stabiliti in Italia nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino.

Per una corretta compilazione della fattura elettronica, il cedente italiano deve riportare:

  • Il numero identificativo del cessionario di San Marino (composto da cinque numeri preceduti dal prefisso SM)
  • Nel campo “codice destinatario” quello attribuito all’ufficio tributario di San Marino (2R4GTO8), che lo ha reso noto con apposita circolare del 31/08/2021
  • Nel campo “natura” il codice “N3.3” (“non imponibili – cessioni verso San Marino”)

Sarà lo SdI a procedere con l’invio all’Ufficio tributario di San Marino per la convalida della fattura con conseguente comunicazione dell’esito del controllo all’Agenzia delle Entrate.

Cosa accade se l’Ufficio tributario non convalida la regolarità nei quattro mesi successi all’emissione della fattura?

L’operatore economico italiano emetterà nota di variazione in aumento IVA senza il pagamento di sanzioni o interessi. Chi, invece, non ha l’obbligo di procedere con la fatturazione elettronica e non riceve, entro quattro mesi, da parte del cessionario, la fattura elettronica cartacea vidimata dall’Ufficio tributario di San Marino dovrà comunicarlo proprio a quest’ufficio ed anche all’Agenzia delle Entrate.

Fatturazione elettronica novita’: le cessioni di beni da San Marino

Se il processo è inverso e cioè vengono acquistati beni dalla Repubblica di San Marino, la dinamica legata alla fatturazione elettronica si inverte. Le fatture elettroniche vengono trasmesse dall’Ufficio Tributario di San Marino direttamente allo SdI che le invia al cessionario.

Chi le riceve, può visualizzare tutte le fatture elettroniche attraverso un canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, all’interno della propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” prendendo visione delle fatture elettroniche ricevute ai fini della detrazione dell’imposta.

Condividi l'articolo!